STATUTO SOCIALE

dell’Associazione “Pro Loco di Avigliano”

NUOVO STATUTO SOCIALE MODIFICATO CON DELIBERAZIONE                    
ASSEMBLEARE DEL 19 NOVEMBRE 2017

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

1.1       In data 19 Novembre 2017, presso i locali comunali siti  in  C.so Gianturco n. 31 ad Avigliano, è stato approvato il presente Statuto dell’Associazione Pro Loco di Avigliano con sede legale nel Comune di Avigliano presso i locali siti in C.so Gianturco n. 42. L’eventuale trasferimento della sede sociale non comporta modifiche al presente statuto.

1.2       La Pro Loco di Avigliano aderisce facoltativamente all’UNPLI (Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia), tramite il Comitato Regionale di Basilicata nel rispetto dello statuto e delle normative U.N.P.L.I..

Art. 2 – Caratteristiche e competenza territoriale

2.1       La Pro Loco è un’associazione di volontariato, di natura privatistica, senza fini di lucro, con valenza di pubblica utilità sociale, e con rilevanza di interesse pubblico.

2.2       Essa ha competenza nel Comune di Avigliano.

2.3       La Pro Loco può operare anche al di fuori del proprio Comune in presenza di forme consortili con altre Associazioni o Enti o di convenzioni stipulate con Comuni e Province in località in cui non esista altra associazione Pro Loco.

Art. 3 – Finalità

3.1       La Pro Loco ha finalità di promozione sociale, di valorizzazione delle realtà e delle potenzialità naturalistiche, culturali, storiche, turistiche ed enogastronomiche del luogo su cui insiste. In particolare si propone le seguenti finalità:

  1. promozione di iniziative tese a favorire la conoscenza e la valorizzazione, ai fini turistici, delle località in cui operano, con particolare riferimento alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico, artistico e culturale;
  2. tutela e miglioramento delle risorse turistiche locali;
  3. propaganda e promozione rivolte alla popolazione residente in loco al fine di sensibilizzarla ai problemi connessi allo sviluppo del turismo;
  4. attività di utilità sociale e di solidarietà sia verso gli associati che verso terzi, finalizzate alla conoscenza ed agli scambi culturali;
  5. apertura e gestione di un circolo per i propri soci.
  6. costruire e gestire impianti sportivi, turistici e ricreativi.
  7. attività di assistenza agli enti locali per l’istituzione di uffici di informazione e di accoglienza turistica denominati I. A. T.;
  8. svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, studiandone il miglioramento estetico, edilizio e stradale, specie nelle zone suscettibili di essere visitate da turisti, promovendo l’abbellimento delle piazze, dei giardini, dei viali, delle strade, delle stazioni, con piante, fiori, panchine e cartelli indicatori; segnalando le deficienze e sorvegliandone la manutenzione;
  9. promuovere l’istituzione di alberghi campeggi, villaggi, esercizi pubblici, ritrovi, ecc. ed il miglioramento di quelli esistenti e della ricettività privata;
  10. stimolare la valorizzazione del patrimonio culturale artistico e religioso della comunità, specie nei giorni delle feste patronali, incoraggiando uno svolgimento delle manifestazioni civili delle feste patronali secondo un elevato livello qualitativo e nel rispetto delle tradizioni popolari tipiche della comunità aviglianese;
  11. promuovere lo studio del dialetto aviglianese;
  12. promuovere la diffusione delle opere e la conoscenza delle personalità aviglianesi che si sono particolarmente distinte in campo artistico, scientifico, e letterario;

3.2       La Pro Loco adempie alle direttive impartite dalla Regione Basilicata, tramite l’Agenzia di Promozione Territoriale (A. P. T.).

3.3       La Pro Loco riconosce l’Unione Nazionale delle Pro-Loco d’Italia (U.N.P.L.I.) nelle sue articolazioni del Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali, come associazione rappresentativa delle “Pro-Loco” attive in ambito regionale e provinciale.

Art. 4 – Finanziamento e patrimonio

4.1       Il patrimonio della Pro Loco è formato da:

  1. le quote sociali, annualmente stabilite dall’Assemblea dei soci nel bilancio di previsione, da versare entro il 31 marzo di ogni anno;
  2. contributi di cittadini privati;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, della Regione, della Provincia, del Comune o di Istituzioni pubbliche;
  5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  6. contributi dell’Unione Europea;
  7. proventi di gestioni permanenti od occasionali di beni e di servizi ai soci o a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, agricola e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria;
  8. erogazioni liberali di soci o di terzi per i fini istituzionali;
  9. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  10. entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
  11. proventi di gestione di attività e/o di iniziative permanenti od occasionali;
  12. elargizioni di qualsiasi natura ed a qualunque titolo erogato da privati;

4.2       I beni materiali acquistati dalla Pro Loco devono risultare in un apposito registro inventario.

Art. 5 – Soci

5.1       L’attività dell’associazione è assicurata con prestazioni personali, volontarie e gratuite da parte degli associati.

5.2       I soci della Pro Loco si distinguono in soci Ordinari, Sostenitori, Benemeriti, Onorari e Junior.

  1. Sono soci Ordinari tutti i residenti nel Comune e tutti coloro che per motivazioni varie (in via esemplificativa, ex residenti) possano essere interessati all’attività della Pro Loco e che assolvono al versamento della quota ordinaria annua.
  2. Sono soci Sostenitori coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.
  3. Sono soci Benemeriti i soci nominati dal Consiglio Direttivo per particolari meriti acquisiti durante la vita della Pro Loco.
  4. Sono soci Onorari le persone che sono riconosciute tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore o nella vita della Pro Loco; il riconoscimento è perpetuo, da diritto di assistere, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e all’Assemblea dei Soci.
  5. Sono soci Junior i minorenni che hanno compiuto 16 anni, che versano la quota ordinaria e partecipano alle attività della Pro Loco senza diritto di voto e di eleggibilità.  

5.3       I soci Benemeriti e Onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale annua.

5.4       La qualità di socio è conseguibile da tutti i cittadini italiani e non, e si perde per dimissioni, morosità o indegnità.

Art. 6 – Diritti e Doveri

6.1       Tutti i soci in regola con i versamenti della quota sociale, purché maggiorenni, hanno diritto:

  1. di voto per eleggere gli organi direttivi della Pro Loco;
  2. di essere eletti alle cariche direttive della Pro Loco;
  3. di voto per l’approvazione dei bilanci, delle modifiche statutarie e regolamentari della Pro Loco;
  4. a ricevere la tessera della Pro Loco;
  5. a ricevere le pubblicazioni della Pro Loco;
  6. a frequentare i locali della Pro Loco;
  7. di fruire dei servizi della Pro Loco e di partecipare a tutte le sue attività.

6.2       Tutti i soci ordinari e sostenitori hanno il dovere di versare la quota sociale annua stabilita dall’Assemblea in occasione del bilancio preventivo.

6.3       Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le norme statutarie e regolamentari, di partecipare alla vita sociale e amministrativa dell’associazione, di curarne l’immagine e di garantirne l’assetto economico e non operare in concorrenza con l’attività della Pro Loco.

Art. 7 – Ammissione e perdita di qualifica di socio

7.1       L’ammissione a socio della Pro Loco dei cittadini residenti e domiciliati nel comune di Avigliano viene deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento della quota sociale prevista.

7.2       L’ammissione a socio della Pro Loco dei cittadini non residenti nel comune di Avigliano viene deliberata dai due terzi del Consiglio Direttivo, a seguito di presentazione di regolare istanza accompagnata dal versamento.

7.3       La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

7.4       La qualifica di socio è conseguibile da tutti i residenti e domiciliati nella località, e si perde per dimissioni, per morosità o per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievole contro la Pro Loco o incompatibile con le attività della stessa.

7.5       L’esclusione di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo della Pro Loco secondo l’Art. 7.2, senza obbligo di rendere nota la motivazione.

Art. 8 – Organi

8.1       Sono organi della Pro Loco:

  1. L’Assemblea dei Soci;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Vice Presidente;
  5. Il Segretario;
  6. Il Tesoriere;
  7. Il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 9 – L’Assemblea dei Soci

9.1       L’Assemblea dei soci rappresenta l’universalità degli associati, e le sue decisioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti i soci iscritti.

9.2       L’Assemblea ha il compito di dare le direttive per la realizzazione delle proprie finalità.

9.3       All’Assemblea prendono parte tutti i soci in regola con la quota sociale dell’anno in corso; hanno diritto di voto e di essere eletti negli organi direttivi i soci che risultino in regola con le quote sociali dell’anno precedente ed abbiano versato entro i termini stabiliti quelle dell’anno in corso.

9.4       E’ consentita una delega ad un socio. Nella elezione degli organi sociali i soci possono esprimere una sola preferenza.

9.5       L’Assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

9.6       L’Assemblea ordinaria deve essere tenuta entro il mese di dicembre per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno successivo, ed entro il mese di marzo per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente.

9.7       L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, salvo quando non diversamente disposto dal presente Statuto, è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, da indirsi almeno un’ora dopo, qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

9.8       L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.9       L’Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, ed è assistito dal Segretario. In caso di assenza di entrambi, l’assemblea elegge tra i soci presenti il Presidente; allo stesso modo l’assemblea eleggerà un Segretario, in caso di assenza del Segretario della Pro Loco.

9.10     Spetta all’Assemblea deliberare sul programma generale di attività, sul conto consuntivo, predisposti dal Consiglio, su eventuali proposte del Consiglio Direttivo o dei soci, sulle modifiche statutarie e sullo scioglimento dell’Associazione.

9.11     Spetta, inoltre, all’Assemblea la elezione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori.

9.12     La indizione assembleare deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo, che indica la sede, la data e l’ora, e ne fissa l’ordine del giorno.

9.13     L’Assemblea può essere anche indetta dietro richiesta scritta di almeno un terzo dei soci da presentare al Consiglio Direttivo.

9.14     La convocazione assembleare deve pervenire ai soci con un congruo anticipo di tempo sulla data fissata con recapito postale ordinario e/o elettronico. L’avviso di convocazione deve essere esposto nella sede sociale.

9.15     Le modifiche statutarie sono adottate dall’Assemblea straordinaria.

9.16     L’Assemblea per le modifiche statutarie è valida in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto al voto.

9.17     L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei votanti presenti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.18     L’Assemblea per lo scioglimento della Pro Loco è valida in prima convocazione con la presenza dei quattro quinti dei soci aventi diritto al voto; in seconda con la presenza dei due terzi dei soci aventi diritto al voto.

9.19     L’Assemblea delibera lo scioglimento della Pro Loco con il voto favorevole della maggioranza dei votanti (gli astenuti non sono considerati votanti).

9.20     Delle riunioni assembleari deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario dell’associazione, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata da parte dei richiedenti.

9.21     Le sedute dell’Assemblea dei soci devono essere pubblicizzate.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1     Il Consiglio Direttivo è formato da sette membri, eletti a votazione segreta. Sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero dei voti, in caso di parità è eletto il più anziano di età; essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due mandati o frazioni di esso.

10.2     Possono essere invitati alle sedute del Consiglio, con parere consultivo, esponenti di associazioni di volontariato o di associazioni di categoria nel campo turistico-culturale e sociale, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

10.3     In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, di membri effettivi, si procede alla loro surroga con i soci primi non eletti sino ad massimo della metà dei consiglieri stabiliti. Se non vi sono più soci da utilizzare per la surrogazione potrà essere indetta una nuova assemblea elettiva per l’integrazione in seno al Consiglio Direttivo, qualora ne sia compromessa la sua funzionalità.

10.4     Dopo la surroga consentita l’Assemblea, entro trenta giorni, deve eleggere il nuovo Consiglio Direttivo.

10.5     Per la validità delle sedute occorre la presenza effettiva di almeno la metà dei consiglieri previsti; nella votazione, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

10.6     Il Consiglio elegge nel suo seno, a votazione segreta, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

10.7     Il Consiglio si raduna di norma almeno ogni sessanta giorni, ed ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o dietro richiesta scritta di almeno tre Consiglieri.

10.8     Il Consigliere che non rinnovi la propria adesione alla Pro Loco entro il 31 marzo decade automaticamente dalla carica.

10.9     Il Consigliere che per tre sedute consecutive risulti, comunque, assente dalle sedute di Consiglio, senza gravi e giustificati motivi da produrre per iscritto, viene dichiarato decaduto e, quindi, surrogato.

10.10   Sia la decadenza che la surroga deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

10.11   Spetta al Consiglio l’amministrazione del patrimonio sociale, la formazione e l’approvazione del bilancio preventivo, la formazione del bilancio consuntivo, che deve essere approvato dall’Assemblea, decidere dei rimborsi delle spese sostenute e documentate relative alle attività statutarie; spetta, inoltre, al Consiglio deliberare  sull’ammissione o sull’esclusione dei soci, sulla decadenza o surroga dei Consiglieri e Revisori, assumere tutte le iniziative ritenute idonee per il raggiungimento delle finalità sociali, con tutte le facoltà che non siano dalla legge o dal presente statuto riservate all’Assemblea dei soci. Inoltre, il Consiglio, può predisporre i regolamenti interni per l’organizzazione ed il funzionamento delle varie attività, ivi compresi quelli delle elezioni degli organi statutari;

10.12   Delle sedute di Consiglio, deve essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, consultabile da tutti i soci presso la sede sociale su richiesta scritta e motivata dei richiedenti.

10.13   Le sedute del Consiglio Direttivo devono essere pubblicizzate.

Art. 11 – Presidente e Vice Presidente

11.1     Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso.

11.2     Il Presidente e il vice Presidente durano in carica per lo stesso periodo di vigenza del Consiglio Direttivo. Possono essere riconfermati per non più di due mandati o frazioni di esso.

11.3     Il Presidente in caso di assenza o di impedimento viene sostituito dal Vice-Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

11.4     Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e l’Assemblea dei soci con l’assistenza del Segretario.

11.5     Il Presidente ha in unione agli altri membri del Consiglio la responsabilità dell’amministrazione dell’associazione.

11.6     Il Presidente è a tutti gli effetti il legale rappresentante della Pro Loco.

11.7     Il Presidente può, in caso di urgenza, deliberare su argomenti di competenza del Consiglio, salvo ratifica nella successiva riunione.

11.8     In caso di dimissioni o di impedimento permanente il Consiglio Direttivo deve provvedere entro 15 giorni alla elezione del nuovo Presidente.

Art.12 – Il Segretario e il Tesoriere

12.1     Il Segretario e il Tesoriere sono eletti dal Consiglio Direttivo a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dal Consiglio stesso. È possibile affidare i due incarichi ad un solo socio.

12.2     Il Segretario assiste il Consiglio e l’Assemblea, redige i verbali delle relative riunioni, cura la conservazione della documentazione riguardante la vita della Pro Loco, assicura l’esecuzione delle deliberazioni e provvede al normale funzionamento degli uffici.

12.3     Il Segretario è responsabile, insieme al Presidente, della perfetta tenuta degli atti e di ogni altro documento sociale.

12.4     Il Tesoriere segue i movimenti contabili della Pro Loco e le relative registrazioni.

12.5     Il Tesoriere, in particolare, ha i seguenti compiti:

  1. amministra un fondo spese istituito allo scopo dal Consiglio Direttivo;
  2. redige la stesura dei bilanci;
  3. provvede ai pagamenti ed alle riscossioni dovute;
  4. deposita presso la sede sociale i documenti contabili relativi al Bilancio Consuntivo per almeno quindici giorni prima della riunione e lo trasmette ai Soci tramite posta elettronica unitamente alla convocazione dell’Assemblea per l’approvazione.

Art. 13 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

13.1     Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti, eletti a votazione segreta o in altro modo accettato alla unanimità dall’Assemblea dei soci. In caso di vacanza sarà nominato effettivo il membro supplente che ha riportato il maggior numero di voti nelle elezioni. Nel caso che non sia possibile provvedere alle sostituzioni si dovranno tenere nuove elezioni per il rinnovo dell’intero Collegio.

13.2     I membri effettivi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

13.3     I membri effettivi hanno il compito di esaminare periodicamente la contabilità sociale ed ogni qualvolta lo ritengano opportuno, nonché di relazionare sul bilancio consuntivo.

13.4     Il Presidente dei Revisori, o altro membro da lui delegato, partecipa con parere consultivo ai lavori del Consiglio Direttivo.

Art. 14 – Controllo e vigilanza

14.1     La Pro Loco adegua la propria attività gestionale alle norme delle leggi vigenti, riconoscendo l’assenza di lucro e la competenza territoriale.

14.2     La Pro Loco si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita, dei propri Soci per il perseguimento dei fini istituzionali.

14.3     La Pro Loco può, in caso di particolari necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri soci.

14.4     Tutte le cariche della Pro Loco sono gratuite e sono incompatibili con cariche politiche e amministrative, sindacali e incarichi direttivi in altre associazioni.

14.5     Il Consiglio Direttivo delibera e decide in merito a quanto previsto dal presente articolo e può prevedere dei rimborsi delle spese documentate, sostenute da soci o da persone che hanno operato per la Pro Loco nell’ambito delle attività istituzionali.


Art. 15 – Disposizioni Generali

15.1     Le eventuali modifiche al presente Statuto, deliberate dall’Assemblea straordinaria secondo le norme vigenti, vanno registrate direttamente dal Presidente della Pro Loco presso l’Ufficio di Registro competente.

15.2     La Pro Loco dà la possibilità di iscrizione a tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune in cui ha sede la stessa;

15.3     La Pro Loco, con tutti i suoi organi statutari, si rende disponibile a sottoporre l’attività dell’associazione al controllo, anche delegato, della autorità regionale competente;

15.4     La Pro Loco non può, in nessun caso, dividere i proventi delle attività fra gli associati, anche in forme indirette, ma dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

15.5     La Pro Loco ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

15.6     Tutte le cariche all’interno della Pro Loco sono elettive.

Art. 16 – Scioglimento della Pro Loco

16.1     La Pro Loco può essere sciolta con apposita delibera dei soci in Assemblea Straordinaria.

16.2     Lo scioglimento della Pro Loco deve essere comunicato al Comune di residenza, agli organi di polizia competenti, all’A.P.T. Basilicata, nonché alla Regione dove esista l’Albo regionale delle Pro Loco.

16.3     In caso di vacanza amministrativa, l’amministrazione uscente risponde direttamente di eventuali pendenze contabili o amministrative.

16.4     Nel caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell’associazione, il patrimonio sociale residuo sia devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale;

16.5     Che i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti, in ogni caso con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale all’ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l’associazione stessa.

Art. 17 – Riferimenti legislativi

17.1     Per tutto ciò che non è espressamente contemplato nel presente Statuto si fa rinvio a quanto previsto nel Codice Civile, nelle leggi nazionali relative alle Pro Loco e nella legge sulle Pro Loco della Regione Basilicata, nonché alle norme e regolamenti dell’UNPLI Nazionale e Regionale.

Art.  18 – Norma transitoria

18.1     Il presente Statuto è stato approvato dall’Assemblea Straordinaria dei soci tenutasi ad Avigliano il 19 Novembre 2017 ed entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.